Legittimità del licenziamento per condotta extralavorativa 29.11.2024

La Corte d’Appello di Trieste ha confermato la correttezza di un licenziamento per condotte extralavorative che hanno violato il cd “minimo etico”.

LEGLAB Avvocati ha rappresentato e difeso l’azienda: nel caso di specie la condotta inerente alla vita privata del lavoratore, di norma, irrilevante ai fini della lesione del rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro, assume rilevanza a tale fine e può integrare giusta causa di licenziamento, laddove azioni e condotte estranee alla sfera del contratto siano tali, per la loro gravità e natura, da far venir meno quella fiducia integrante il presupposto essenziale della collaborazione tra datore e lavoratore, in quanto lesivi dell’interesse dell’impresa o, comunque, manifestamente contrari all’etica comune.