La Corte d’Appello di Trieste ha confermato la correttezza di un licenziamento per condotte extralavorative che hanno violato il cd “minimo etico”.
LEGLAB Avvocati ha rappresentato e difeso l’azienda: nel caso di specie la condotta inerente alla vita privata del lavoratore, di norma, irrilevante ai fini della lesione del rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro, assume rilevanza a tale fine e può integrare giusta causa di licenziamento, laddove azioni e condotte estranee alla sfera del contratto siano tali, per la loro gravità e natura, da far venir meno quella fiducia integrante il presupposto essenziale della collaborazione tra datore e lavoratore, in quanto lesivi dell’interesse dell’impresa o, comunque, manifestamente contrari all’etica comune.